Imprenditore agricolo professionale

Imprenditore agricolo professionale

L’imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) secondo le vigenti normative deve rispondere a tre requisiti fondamentali:

·      possedere conoscenze e competenze professionali adeguate, come previsto dalla normativa UE (Regolamento n. 1257 del 1999);

·       dedicare all’attività agricola (di cui all’art. 2135 del Codice Civile) almeno la metà del proprio tempo lavorativo;

·       ricavare dall’attività agricola almeno la metà del proprio reddito da lavoro (anche come socio o amministratore di società)

Possono acquisire la qualifica di imprenditori agricoli professionali sia le persone fisiche che le società di persone, le società di capitali, le cooperative agricole, nonché le associazioni professionali di imprenditori agricoli.

Come or ora evidenziato, possono assumere la qualifica di imprenditori agricoli professionali anche le società e non solo le persone fisiche, purchè osservino alcune condizioni fissate dalla legge:

·       se trattasi di società di persone, queste devono includere almeno un socio con la qualifica di IAP;

·       se trattasi di società in accomandita debbono comprendere al loro interno almeno un socio accomandatario con la qualifica di IAP;

·       se trattasi di società cooperative hanno bisogno che almeno 1/5 dei soci abbia la qualifica di IAP;

·       se trattasi di società di capitali almeno un amministratore deve avere la qualifica di IAP.

Le società, per essere ritenute imprenditori agricoli professionali e poter godere di eventuali agevolazioni ed aiuti devono altresì:

a)  recare nella ragione sociale o nella denominazione l’indicazione espressa di “società agricola”;

b)  avere come oggetto sociale esclusivo, lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile.

La persona fisica che intende apportare la qualifica di IAP alle società di capitali, che sia amministratore di più società, può attribuire la suddetta qualifica di IAP ad una sola società, come disposto dall’art.1 del D.Lgs 99/2004, comma 3-bis. 

Al fine di apportare il requisito IAP alla società che amministra, non è necessario tuttavia che l’amministratore abbia deleghe particolari conferite dall’assemblea dei soci.

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