La facoltà di edificare fabbricati rurali in zona agricola è condizionata al sussistere di requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo inderogabili e concorrenti fra loro. I permessi di costruire per l’edificazione di residenze rurali possono essere rilasciati legittimamente quando concorrono la condizione di carattere soggettivo, data dall’esistenza, in capo al richiedente il permesso di costruire, di essere proprietario coltivatore diretto, conduttore in economia o imprenditore agricolo e la condizione di carattere oggettivo rappresentata dal rapporto di strumentalità delle opere alla coltivazione del fondo. La Corte di Cassazione ha affermato che “per l'edificazione in zona agricola, la destinazione del manufatto e la posizione soggettiva di chi lo realizza sono elementi che assumono entrambi rilievo ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni dello strumento urbanistico” (Cass.Sez.3, n.7681 del 13/01/2017) principio ribadito da Cass. Sez. III n. 48348 del 20 ottobre 2017. “Il titolo abilitativo per l’edificazione in zona agricola, viene concesso ad un soggetto non esclusivamente in quanto titolare del diritto di proprietà, ma in ragione del possesso da parte sua di una delle necessarie qualifiche, perché la caratterizzazione di imprenditore agricolo viene ritenuta l’unica garanzia della prescritta destinazione delle opere alla agricoltura” ( Cons. Stato 15/9/2003, n. 5172 ). La normativa regionale spesso specifica il requisito soggettivo per l’edificazione stessa precisando che l’edificazione nelle zone agricole può essere accordata, oltre che per la sola realizzazione di opere funzionali alla conduzione del fondo o comunque strumentali all’attività agricola (requisito oggettivo), soltanto al soggetto anche coltivatore (requisito soggettivo).
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