Introduzione Autorizzazione giudiziale Qualifica di erede come conseguenza dell’accettazione beneficiata Inventario e conseguenze sulla qualifica di erede in caso di suo mancato esperimento
Qualora all’apertura della successione del “de cuis” vi siano chiamati all’eredità minorenni, poiché quest’ultimi non hanno la possibilità di decidere in modo autonomo se accettare o rinunciare all’eredità, saranno gli esercenti la responsabilità genitoriale che dovranno procedere ad accettare o rinunciare all’eredità in nome e per conto del minore. I minori (e gli interdetti) possono accettare l’eredità solo con il beneficio di inventario come disposto dall’art. 471 cod. civ; si tratta di una norma di tutela che ha come conseguenza una responsabilità patrimoniale limitata. La prescrizione è considerata, in giurisprudenza e dalla dottrina, di ordine pubblico, rispondendo all’interesse generale di non esporre il minore al rischio di depauperamento del proprio patrimonio a causa di debiti altrui. L'accettazione con beneficio di inventario, infatti, evita la confusione tra il patrimonio del de cuius e quello dell'erede, cioè come statuisce l’art.490 cod.civ. “l'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede”. La conseguenza principale è che l’erede non sarà obbligato al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.
L’accettazione beneficiata richiede la forma scritta ad substantiam, ai sensi dell’art.484 cod. civ., ed è soggetta a trascrizione. L’ordinamento non prevede forme o strumenti diversi dalla dichiarazione espressa per conseguire gli effetti del beneficio.
Tuttavia per potervi procedere è necessario acquisire preventivamente l’autorizzazione del giudice tutelare. Dovrà, pertanto, essere depositato apposito ricorso ex art.320 c.c. innanzi al giudice tutelare del tribunale del luogo di residenza o domicilio del minore nel cui nome ed interesse l’atto viene posto in essere. Come noto, ai sensi dell’art.471 c.c. “non si possono accettare le eredita' devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374”. Ottenuta, quindi, l’eventuale autorizzazione da parte del giudice tutelare, si dovrà procedere all'accettazione dell’eredità col beneficio d'inventario, secondo le modalità dettate dall’art.484 c.c. , il quale recita: “L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale”. Se la dichiarazione di accettazione è resa al Notaio sarà quest’ultimo che provvederà alla sua trasmissione alla cancelleria del tribunale per la iscrizione nel relativo registro.
Il secondo comma dell’art.484 c.p.c. prevede che “entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione”.
Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione di accettazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.
Il chiamato all’eredità minorenne che abbia accettato l’eredità col beneficio di inventario assume la qualifica, non più rinunciabile, di erede; qualifica alla quale non sarà più possibile rinunciare in seguito, neppure al compimento della maggiore età. Infatti, la dichiarazione di accettazione con beneficio esprime definitivamente la volontà del dichiarante di accettare l’eredità, senza introdurre una condizione sospensiva dell’efficacia dell’accettazione.
Con l’accettazione col beneficio di inventario si impedisce unicamente l'effetto della confusione tra il patrimonio dell'erede e quello ereditario limitando la responsabilità per eventuali debiti del “de cuis” all’ammontare dei beni ereditati, ma non si produce alcun effetto sospensivo circa l’assunzione della qualifica di erede.
Ai sensi dell’art.484, III comma, c.p.c. nell’accettazione col beneficio di inventario “la dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile” [494 c.c., 769 ss. c.p.c.], il IV comma prevede che “se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.” Il V comma stabilisce che “se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto “ .
Si è dibattuto in dottrina e giurisprudenza sulle conseguenze del mancato esperimento dell’inventario ed, in particolare, se fosse ancora possibile in tal caso rinunciare all’eredità al raggiungimento della maggiore età.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente Sentenza n.31310/2024, hanno provveduto a dirimere la questione ribadendo il principio della irrevocabilità della accettazione e riconoscendo che l’accettazione beneficiata è pur sempre accettazione dell’eredità che costituisce una dichiarazione non revocabile.
Hanno conseguentemente affermato il principio secondo il quale “la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età”.
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